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mercoledì 3 febbraio 2010

2008, RIPARTIAMO DA FRASCATI

LE CARATTERISTICHE DEL VINO FRASCATI Colore: paglierino più o meno intenso;Odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;Sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, Gusto:· "secco" o "asciutto" nei tipi aventi contenuto massimo di zuccheri residui sino all'1%;· "amabile" nei tipi con contenuti in zuccheri residui dall'1% al 3% ;· "cannellino" o "dolce" nei tipi con zuccheri residui tra il 3 ed il 6%Grado alcolico in volume totale minimo: 11 per cento;Acidità totale minima: 4,5 per mille;Estratto secco netto minimo: 16 per mille.Il "Vino Frascati Superiore" deve possedere un grado alcolico non inferiore a 11,50% in volume.Il disciplinare di produzione determina altresì le caratteristiche del "Vino Frascati Novello" e del "Vino Frascati Spumante" l Consorzio, nasce il 23 Maggio 1949 a rogito del Notaro Mario D'Orazi, su iniziativa di 18 produttori, con la Denominazione di "Consorzio per la difesa di vini pregiati e tipici di Frascati". Nel corso degli anni ed a seguito di precise disposizioni di legge ha modificato la propria denominazione nell'attuale di "Consorzio Tutela Denominazione Frascati". Esso è stato tra i primi Consorzi ad ottenere l'incarico della vigilanza sulla denominazione. Il Marchio del Consorzio è costituito da un'aquila ad ali spiegate poggiata con le zampe su un cartello con la scritta TVSCVLUM , sovrapposto ad una conchiglia con volute, sormontate da una corona nobiliare contenenti elementi degli stemmi dei Comuni di FRASCATI (chiavi incrociate), GROTTAFERRATA (inferriata) e di MONTEPORZIO CATONE (pino con viti incrociate). Dagli originari 18 soci fondatori il Consorzio consta oggi di 600 produttori associati che rappresentano oltre il 40 % della produzione complessiva del Frascati. Il Consorzio, che non ha fini di lucro, persegue i seguenti scopi: 1. vigila sul rispetto da parte dei soci. delle disposizioni relative alla denominazione "Frascati"; 2. rileva le quantità di uva e vino prodotte da ciascun socio: 3. vigila affinché non venga posto in vendita con il nome Frascati vino ottenuto con uve non prodotte nel territorio delimitato per legge; 4. promuove studi ed iniziative, sia in campo viticolo che enologico, volte al miglioramento qualitativo del "Frascati" ; 5. favorisce la partecipazione a mostre e fiere svolgendo un metodica propaganda volta all'apprezzamento delle caratteristiche e dell'immagine del vino Frascati; 6. collabora con gli enti preposti alla sorveglianza contro le frodi nella produzione e nel commercio del vino. Il Frascati è stato uno dei primi vini italiani ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata (D.P.R. 3/3/1966) anche grazie all'azione avviata e portata avanti dal Consorzio nelle sedi competenti. Nel quadro delle iniziative e delle attività istituzionali opera per la rivalorizzazione dei vitigni autoctoni. Una Commissione tecnica consortile, composta da esperti del settore , procede all'esame organolettico ed alla degustazione del vino "Frascati" immesso al consumo , nell'ambito dei progetti "Italia " ed "Estero" finanziati dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, al fine di riscontrarne la rispondenza ai requisiti qualitativi stabiliti dal disciplinare di produzione. Il Consorzio, ai sensi della legge 10 febbraio 1992 n. 164 e dal Decreto Ministeriale n. 256/97, ha ottenuto l'affidamento degli incarichi previsti dall'art. 19 della citata legge. La zona di produzione delle uve del vino Frascati comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1933. Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri. Tale zona e' così delimitata: sulla via Casilina, appena superato il Km. 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna. Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna-Frascati in prossimità del Km. 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al Km. 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monte Porzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il Km. 2 sulla via Anagnina. Dal Km. 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il Km. 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il Km. 21, al ponte di Pantano, da dove e' iniziata la delimitazione. Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di rottaferrata sita a nord-est del Km. 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve del vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano ricchi di potassio, di fosforo, di microelementi, poveri di azoto e di calcio, sciolti permeabili, asciutti, ma non aridi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura. Per i nuovi impianti, il numero minimo di ceppi e' fissato in 3.000 per ettaro, non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola. La produzione di uva ammessa per il vino «Frascati» e «Frascati» spumante non deve essere superiore a t 14 e a t 13 per le tipologie «superiore», e «cannellino» per ettaro di coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non dovrà essere superiore al 70%. Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. La Regione Lazio , con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il «Consorzio tutela doc Frascati» di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini». Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, e' consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato: partendo dal confine tra Montecompatri e Monte Porzio Catone alla q 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto ( 350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461 (M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da dove e' iniziata la delimitazione. Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione d'origine controllata «Frascati» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Tuttavia, tenuto conto delle particolari condizioni di tradizionalità, tali operazioni sono consentite - previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e previa istruttoria da parte della Regione Lazio - in cantine ubicate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione della denominazione d'origine controllata « Castelli Romani», a condizione che dimostrino di aver effettuato le suddette operazioni da almeno cinque anni continuativamente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. Detta zona comprende: in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San Cesareo e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma ed, in provincia di Latina, l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia. La delimitazione della zona stessa viene di seguito descritta: partendo in senso antiorario, in comune di Roma dall'incrocio della via Casilina con il G.R.A., segue in direzione sud-ovest il percorso di quest'ultimo sino all'incrocio con la via Laurentina, deviando verso sud segue la via Laurentina sino al punto di incrocio (km 28,500 circa) di quest'ultima con la s.s. n. 148 Pontina in comune di Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima sino al punto d'incrocio con la via Nettunense dal quale, seguendo la stessa via Nettunense, in direzione nord raggiunge il confine provinciale Roma-Latina che segue verso sud sino a ponte Guardapassi in comune di Aprilia. La linea di demarcazione segue tale confine verso sud sino ad incrociare il Fosso Leschione che percorre verso sud fino alla confluenza con il Fosso di Carano risalendo verso est sino al confine della provincia di Roma e Latina. Continua in direttrice est lungo il confine provinciale sino a raggiungere il fosso della Crocetta, segue verso sud lungo la strada provinciale che costeggia il sopraccitato fosso e lungo la stessa scavalca la s.s. 148, circoscrive il perimetro dell'impianto enologico Co.Pro.Vi. e a ritroso rifacendo lo stesso percorso si ricongiunge alla Crocetta con il confine provinciale. Continua verso est fino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in località Colle dei Marchigiani in comune di Cisterna di Latina e prosegue lungo la stessa direzione sud est fino all'incrocio con il fosso di Cisterna. Risale lungo il fosso di Cisterna in direzione nord sino all'incrocio con la strada Cisterna-Cori, segue tale strada in direzione nord-est sino all'incrocio con il confine comunale di Cori in località Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il confine del territorio del comune di Cori, dapprima in direzione sud, poi sud-est, quindi verso nord e nord-ovest raggiunge il confine provinciale in prossimità della strada Giulianello-Artena. Segue il confine provinciale in direzione ovest sino a raggiungere il confine tra i comuni di Artena e Lariano nei pressi della Fontana Mastrangelo. Prosegue poi, lungo i confini comunali di Lariano, Rocca di Papa, Rocca Priora sino alla località Colle di Fuori. Prosegue quindi, verso nord sulla strada valle dei Gocchi, dalla quale prosegue, lungo il confine del territorio comunale di Zagarolo, dapprima in direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest, quindi in località Corzanello, in direzione sud sino alla località Casella. Di tale località lascia il confine del comune di Zagarolo per discendere verso sud-ovest sulla via dell'Acquafelice sino al ponte di Pantano dove si raccorda con la via Casilina in direzione Roma sino ad incrociare il G.R.A. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5% vol. Tuttavia, solo in annate eccezionalmente sfavorevoli, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere tecnico dell'Assessorato all'agricoltura della Regione Lazio, tale titolo alcolometrico volumico naturale minimo potra' essere ridotto al 10%. Le uve destinate alla produzione della tipologia di vino «Frascati» superiore e «Frascati Cannellino» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11.0% vol e devono essere oggetto di denuncia separata. La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio della provincia di Roma. Le uve destinate alla produzione del tipo «Spumante» debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10.0 % vol e devono essere oggetto di denuncia separata. Tali uve non potranno essere in alcun caso destinate alla produzione delle altre tipologie della denominazione di origine controllata «Frascati». Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie caratteristiche. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino più o meno intenso; odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato; sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, secco, amabile o abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15.0 g/l. Il vino «Frascati Superiore», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino più o meno intenso; odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato; sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. Il vino «Frascati Cannellino» dovrà essere ottenuto da uve raccolte tardivamente e all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino intenso con riflessi dorati; odore: caratteristico che ricorda la frutta matura; sapore: tipico, sapido, dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Il vino «Frascati Spumante» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine e persistente; colore: paglierino chiaro, limpido; odore: fine, caratteristico; sapore: armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,5 g/l; vigenti di legge, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali carat estratto non riduttore minimo: 15 g/l. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore. Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», vengono utilizzati contenitori di legno, il vino medesimo può presentare lieve sentore (o percezione) di legno. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata «Frascati» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva» e simili. Le qualificazioni «secco», «amabile», e «abboccato», sono obbligatorie per le tipologie tranquille. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Frascati» può figurare l'annata di produzione delle uve. Tale indicazione e' tuttavia obbligatoria per la tipologia «Superiore». Art. 8. I contenitori, esclusivamente in vetro, in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Frascati» per la commercializzazione, debbono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 187 cc e 1500 cc, chiuse con tappo di sughero e materiale inerte ammesso dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. E' ammesso l'uso del tappo a vite esclusivamente per i recipienti di vetro di capacità compresa tra 187 cc e 250 cc. Non e' consentito l'imbottigliamento in recipienti di capacità superiore a 1500 cc. E' consentito l'uso del fiasco di paglia o similpaglia con capacità fino a 1500 cc, chiuso con tappo di sughero. In deroga a quanto sopra e' consentito, per un periodo di quattro anni, a far data dall'entrata in vigore del presente disciplinare, di condizionare il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», con esclusione delle tipologie «Frascati Superiore», «Frascati Cannellino» e «Frascati» spumante, in recipienti di capacità compresa tra l 1,000 e l 2,000 chiusi con tappo a vite. Le bottiglie, conformi alle norme teri di un vino di pregio. In una regione come la nostra, il Lazio il turismo enogastronomico è ancora poco praticato e consolidato……basti pensare che il 75% del PIL viene assorbito da Roma, il resto dalle quattro province, quindi impariamo da chi ha iniziato prima……… Intanto un buon Frascati oggi in abbinamento alla Cucina Romana e domani vedremo…. Giovanni Amati

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