Mentre il Cesanese in questi giorni è frutto del riconoscimento quasi definitivo a vino DOCG, unico della regione Lazio, ieri sera, 14 marzo, presso l’Enoteca Regionale di via Frattina è stato presentato dopo una degustazione dell’annata 2005 il Consorzio di Tutela e le attività della Strada dei Vini del Cesanese, interazione tra produttore e consumatore….ricchezza per un territorio troppe volte lasciato in balìa dell’improvvisazione……. Intanto una piccola storia…..mentre nascono tanti piccoli produttori ed appassionati riscoprendo le coltivazioni di famiglia o dei nonni…….con qualità e dignità di produzione! Il CESANESE: Il "Cesanese" e' un vitigno rosso tra i piu' importanti del Lazio che da' il nome al vino omonimo; fino a circa sessanta anni fa, il territorio di coltura di questo vitigno era molto esteso nella regione, soprattuto nell'area dei castelli romani. Il Cesanese da' origine ad un vino rosso rubino, alcolico, con profumo caratteristico e tipico che ricorda l'ambiente di orgine: vellutato, alquanto tannico, morbido e pastoso, sopporta bene un moderato invecchiamento in botte di rovere acquisendo notevole pregio. Sia al profumo che al sapore si avverte una delicatissima e complessa nota di bosco che gli esperti individuano agevolmente come di mora e mirtillo. Il vino Cesanese puo' essere ottenuto dolce; in tal caso e' un ottimo vino da dessert, ma anche da pasto (soprattutto se accoppiato a piatti agresti) in versione tranquilla, vivace, frizzante e spumante. Il Cesanese dolce vede fortemente accentuate le sue qualita' organolettiche, purche' sia consumato entro la primavera successiva alla sua produzione. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: La denominazione di origine controllata "Cesanese del Piglio" o piu' semplicemente " Piglio " e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabili nel disciplinare di produzione. Il vino " Cesanese del Piglio " deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni Cesanese di Affile e/o Cesanese comune. Possono concorrere alla produzione del vino da sole o congiuntamente le uve provenienti da altri vitigni: Sangiovese, Montepulciano, Barbera, Trebbiano Toscano (Passerina), Bombino Bianco (Ottonese) presenti nei vigneti, fino ad un massimo complessivo del 10%. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell' intero territorio dei comuni di Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, e di Serrone del frusinate, Piglio, Paliano, Acuto e Anagni, in provincia di Frosinone. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino " Cesanese del Piglio " una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11.50. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche. Il vino " Cesanese del Piglio " , all'atto dell'imissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: COLORE: Rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento. ODORE: Delicato, caratteristico del vitigno di base. SAPORE: morbido, leggermente amarognolo. "secco" ed "asciutto" nei tipi aventi un contenuto massimo in zuccheri residui dell' 1%, "amabile" nei tipi con contenuto in zuccheri residui compresi tra l' 1,1% ed il 3,5%, "dolce" nei tipi con contenuto in zuccheri residui superiore al 3,5% ed una gradazione alcolica minima svolta non inferiore a gradi 10; GRADAZIONE ALCOLICA MINIMA COMPLESSIVA: 12°; ACIDITA' TOTALE MINIMA: 5,5 per mille; ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 22 per mille. La qualificazione " secco " , " asciutto " , " amabile " e " dolce " sono consentite per il vino " Cesanese del Piglio " che presenta le rispetitve caratteristiche sopra citate. La denominazione di origine controllata " Cesanese del Piglio " puo' essere utilizzata pre designare i vini spumante naturale e frizzante naturale ottenuti con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative, a condizione che le operazioni di elaborazione dei mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale delle province di Roma e Frosinone. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: " superiore ", " extra " , " fine " " scelto " , " selezionato " e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non, idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Giovanni Amati
mercoledì 3 febbraio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


Nessun commento:
Posta un commento